Movida: a Milano, dal 3 maggio al 1° giugno - dalle 22 alle 5 - vietato vendere bevande in contenitori di vetro e lattine
Il provvedimento si applica per: Duomo; Arco della Pace, Ticinese/Darsena, /Navigli/Tortona, Nolo, Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera, Isola, Lazzaretto, Melzo, Sarpi, Bicocca, Leonardo Da Vinci e 5 vie
Il sindaco di Milano, con l’ordinanza sindacale n. 8 del 30 aprile 2024, stabilisce che - dalla mezzanotte e un minuto del 3 maggio alla mezzanotte dell'1 giugno - dalle 22 alle 5, in queste aree della città:
1) Duomo;
2) Arco della Pace;
3) Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;
4) Nolo;
5) Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;
6) Isola;
7) Lazzaretto;
8) Melzo;
9) Sarpi;
10) Bicocca;
11) Leonardo Da Vinci
12) 5 vie
- E' vietato, a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food, la vendita o la cessione, anche gratis, di bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina.
- E’ invece consentita, negli stessi orari, la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura o mescita.
- E’ consentita, sempre dalle 22 alle 5, ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo (fermo restando il divieto di asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine).
Per i trasgressori previste sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 5 mila euro.
02/05/24